Orari Visite Fiscali 2015 INPS lavoratori assenti per malattia Continua a leggere: Orari Visite Fiscali 2015 INPS lavoratori assenti per malattia
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Gli Orari Visite Fiscali 2015 INPS dipendenti pubblici, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata "dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Nuove regole 2015 INPS: La nuova normativa INPS Visita fiscale 2015 ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse. Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica. Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps. Come funziona la visita fiscale nel pubblico Impiego? Quali sono gli orari 2015? Gli orari visite fiscali lavoratori assenti per malattia devono obbligatoriamente rispettate per non incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari seguono fasce orarie diverse a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti pubblici, Pubblico Impiego, insegnanti, militari, Polizia di Stato, Carabinieri, Enti Locali, Agenzie Fiscali ecc che lavoratori privati: Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti pubblici quali Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, durante i quali i dipendenti assenti per malattia hanno l’obbligo di reperibilità sono nelle seguenti fasce orarie malattia: 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Durante tali fasce orarie, il lavoratore assente per malattia può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia. L’obbligo di reperibilità si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, dall’obbligo di reperibilità sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Riforma PA 2015 visite fiscali polo unico INPS per la verifica dei certificati medici e visite fiscali PA. All'indomani dello scandalo di Capodanno che ha visto come protagonisti i Vigili urbani di Roma Capitale che si sono ammalati in massa proprio nella notte più lunga dell'anno, il Governo ha scelto la linea dura indagando in primis sull'accaduto e modificando le norme del lavoro nella PA come già previsto dall'articolo 13 della legge delega Madia per il riordino della disciplina dei dipendenti pubblici, che riprenderà il suo corso a febbraio. Tali modifiche, consisteranno in un emendamento che di fatto andrà ad aumentare i controlli sui certificati medici nel Pubblico Impiego che verranno gestiti non più dalla ASL ma dall'INPS come avviene già per i lavoratori privati e prevedendo che l'obbligo per ciascuna Amministrazione di dotarsi di una specifica commissione con il compito di valutare il comportamento dei dipendenti e decidere eventualmente sull'applicazione di sanzioni disciplinari quali il licenziamento per scarso rendimento già previsto dalla Legge Brunetta ma quasi mai applicato. Lavoratori esclusi da obbligo reperibilità: I soli dipendenti pubblici, Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia per le seguenti cause: Patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Gravidanza a Rischio. Infortunio sul lavoro Inail. Malattie professionali INAIL, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Per maggiori informazioni e approfondimenti rimandiamo al nostro articolo su: chi è escluso dall'obbligo della visita fiscale?. Orari visite fiscali INPS privati 2015: operai, commercio, TLC Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti privati per lavoratori assenti per malattia INPS, sono: 7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia. L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali, nei giorni di riposo se l'evento morboso cade prima o dopo tali giornate. Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL: Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie se previsto dai contratti collettivi. Il mancato rispetto di tale obbligo, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore. Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro. In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro. Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica. Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001) 1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio. 2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1. 3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge. 4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a: 100%